Per la chiusura delle partite IVA inattive è prevista una mini-proroga di sei mesi.
Con il decreto «mille proroghe» è stata infatti riaperta le chiusura delle partite Iva inattive, rinviando al 2 aprile 2012 il termine scaduto il 4 ottobre 2011.
La riapertura viene disposta dall’articolo 29 del decreto legge 216/2011, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 302 del 29 dicembre 2011. Il comma 6 dell’articolo 29 fissa il nuovo termine al 31 marzo 2012, che cade di sabato.
Sarà perciò possibile chiudere le partite Iva inattive fino a lunedì 2 aprile 2012.
Per la chiusura, basta pagare 129 euro, senza presentare il modello di cessazione attività. Per pagare il forfait di 129 euro, si deve usare il codice già istituito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011, 8110 denominato «sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica 633/1972 – sanatoria di cui all’articolo 23, comma 23, decreto legge 98/2011».
Nella risoluzione 72/E del 2011 l’agenzia delle Entrate precisa che deve essere usato il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», che non consente di fare compensazioni con crediti eventualmente spettanti.
In pratica, chi si avvale della sanatoria, deve sempre pagare il forfait di 129 euro, anche se ha crediti nei confronti dell’erario.
Nel modello F24 «versamenti con elementi identificativi» si devono indicare:
- nella sezione «contribuente» i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione «erario ed altro», il campo «tipo» è valorizzato con la lettera « R»;
- il campo «elementi identificativi» è valorizzato con la partita Iva da cessare;
- il campo «codice» è valorizzato con il codice tributo;
- il campo «anno di riferimento» è valorizzato con l’anno di cessazione dell’attività nel formato.
Con il rinvio al 2 aprile 2012, i titolari di partita Iva che non hanno comunicato la cessazione dell’attività, possono sanare la violazione versando, un importo pari alla sanzione indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471/1997, da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.065 euro, ridotta a un quarto.
In pratica, si potrà sanare l’omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando, entro il 2 aprile 2012, la somma di 129 euro, cioè un quarto di 516 euro.
La norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già rilevata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.
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