Il nuovo regime dei minimi 2012 per aprire la partita Iva dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta ossia quello che si chiama spesso forfettone o forfettino e il regime dei minimi precedente dal primo gennaio 2012.
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5%, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica.
Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.
Esistono anche altri requisiti come essere residenti fiscalmente in Italia, non aver incassato compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e /o di dipendenti, non abbiano erogate utili agli associati in partecipazione, non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro.
Inoltre l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.
Il requisito più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo.
Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti iva.
Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.