Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 prevede già a partire dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime agevolato che sostituirà l’attuale regime agevolato dei minimi. La riforma entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2015.
Il nuovo regime agevolato è riservato alle persone fisiche esercenti l’attività d’impresa in forma individuale o arti e professioni.
La tassazione – Tra le novità più importanti si cita subito il fatto che nel nuovo regime l’imposta sostitutiva sarà pari al 15%. L’imposta però non si calcolerà più su un reddito determinato analiticamente come differenza tra ricavi e costi, ma attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. Nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio il reddito determinato in modo forfettario viene ridotto a un terzo.
Il codice attività ateco sarà determinante anche per l’individuazione del limite dei ricavi. Infatti un’altra delle novità destinate a rendere più flessibile il regime è la previsione di soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta. In base alle regole vigenti, il limite che porta alla fuoriuscita immediata è fissata a 30.000 euro di ricavi o compensi per tutti. Con la modifica in arrivo si cambia. Il limite oscillerà dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.
A bilanciare l’aumento della tassazione ci sarà però la possibilità di restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo: eliminato quindi il limite dei cinque anni o del 35esimo anno di età.
Relativamente ai beni strumentali per poter entrare del regime forfettario il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare i 20.000 euro , mentre per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi
Il nuovo regime forfettario elimina i minimi contributivi per artigiani e commercianti, che quindi potranno effettuare i versamenti previdenziali sulla base del reddito reale.
Esclusioni
Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
– non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
– partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Adempimenti ed esoneri
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario:
– ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
– ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta.
Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%.
Per i primi 3 periodi d’attività, in presenza di alcuni specifici requisiti, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.
Sotto l’aspetto degli adempimenti formali i contribuenti:
– sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
– devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano
applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la ritenuta d’acconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).
Cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione.
Rapporti con i precedenti regimi agevolati
In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.-
Il nuovo il regime delle nuove iniziative produttive e il regime dei minimi saranno sostituti dal nuovo regime agevolato ed è previsto un passaggio graduale al nuovo regime per coloro già oggi adottano il “regime dei minimi”. In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio potranno continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale previsto ad oggi dalla legge, cioè 5 anni o compimento dei 35 anni.
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