Le principali novità con la manovra correttiva 2011

Limitazioni al regime dei minimi, sanzioni più severe in caso di mancata presentazione del modello dei dati rilevanti per gli studi di settore, sanzioni più severe anche in caso di infedele dichiarazione, applicazione delle imposte anche per gli enti non profit, che saranno considerati soggetti passivi di imposta al pari degli enti commerciali.

Sono solo alcune delle principali novità della bozza di DL recante le “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, la cosiddetta manovra correttiva che, se approvate tutte, rischiano di dare una bella stangata ai contribuenti italiani.

Tra le varie disposizioni previste nella manovra figura un condono sulle liti pendenti sulla base di quello del 2002.

Il condono opera per liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 e per liti il cui valore è fino a 20.000 euro. Le liti potranno essere definite con un’istanza proposta dal ricorrente con gli stessi criteri previsti dall’art. 16 della L. 289/2002 e presentata entro marzo 2012. Il pagamento dovrebbe avvenire invece entro il 30 novembre 2011.

Novità in arrivo anche per il contenzioso tributario. Viene inserito l’art. 17-bis “Il reclamo e la mediazione” al D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 che introduce una fase obbligatoria di mediazione, il cui mancato esperimento comporta l’inammissibilità del ricorso. Il contribuente, entro il termine previsto per il ricorso, dovrà notificare alla Direzione provinciale un apposito reclamo, contenente una proposta di mediazione con la richiesta di rideterminazione delle somme pretese dal fisco.

Il testo della manovra apporta anche una modifica all’art. 84 del TUIR sul riporto delle perdite con l’introduzione di un limite quantitativo dell’80% all’imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile. Per effetto della nuova modifica, viene eliminato il riferimento al quinquennio e introdotto il limite dell’80% all’ammontare riportabile ai successivi periodi.

La manovra prevede anche uno sgravio fiscale per le nuove imprese formate da giovani sotto i 35 anni e la possibilità per i negozi nei comuni d’interesse turistico e nelle città d’arte di non rispettare gli orari di apertura e di chiusura, la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Tra le novità fiscali, previste semplificazioni all’Irpef con l’adozione di tre aliquote IRPEF 20%, 30% e 40% e l’inclusione tra i soggetti passivi d’imposta degli enti non commerciali, che saranno considerati soggetti passivi al pari degli enti commerciali.

Previsto anche un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (soglia minima di povertà) e la concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro e giovani.

Ritocchi anche all’IVA, che dovrebbe avere una revisione graduale delle attuali aliquote ed una semplificazione degli adempimenti formali.

Viene prevista anche la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive, laddove per tre esercizi consecutivi il titolare non abbia esercitato attività d’impresa o professione o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Viene comunque prevista l’impugnabilità del provvedimento di revoca dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Novità anche per il regime dei minimi. Dal 2012 sono infatti previste delle limitazioni a tale regime, che si applicherà solo alle persone che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione e che non abbiano alla data dell’avvio dell’attività un età superiore a 35 anni. Altre limitazioni previste per tale regime sono che il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività d’impresa o professionale o che l’attività da esercitare non costituisca una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Altra novità di rilievo è l’inasprimento delle sanzioni per chiunque eserciti, anche a distanza, attività di scommesse sportive e non sportive in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (ovvero l’autorizzazione medesima è inefficace). Le sanzioni in questi casi sono penali e prevedono la reclusione da tre a sei anni e multa da venti a cinquamila euro.

Sono queste le principali novità della bozza di DL sulle “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che se approvate tutte, movimenteranno non poco il lavoro dei prossimi mesi all’interno dei nostri studi professionali.

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Categoria: NOTIZIE

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