Expo Milano 2015, dall’Agenzia il quadro delle agevolazioni fiscali

Esentati dalle imposte dirette dei “Partecipanti” i redditi prodotti nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali. Niente Iva, inoltre, per gli acquisti o importazioni di beni e servizi, purché impiegati nell’attività ufficiale dell’Expo.
Con la circolare n.26/E del 7 agosto, l’Agenzia delle Entrate illustra, nel dettaglio, le regole di carattere fiscale previste dall’Accordo siglato tra l’Italia e il Bureau International des Expositions (il Bie, l’organismo internazionale che sovrintende le Esposizioni universali), messe a punto per facilitare e promuovere l’adesione a “Expo Milano 2015”.
L’evento si terrà dall’1 maggio al 31 ottobre 2015, avrà come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e tratterà il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare nonché la salvaguardia del gusto e della cultura del cibo.

I soggetti coinvolti 
Il documento di prassi fa un quadro dei soggetti coinvolti nell’evento, per poi spiegarne le singole disposizioni agevolative riconosciute.
Un ruolo di primo piano spetta ai Partecipanti ufficiali (cioè gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative), ciascuno con una propria struttura operativa denominata Commissariato generale di sezione e con un proprio Personale delle sezioni (commissario generale di sezione, commissario generale vicario, direttore di padiglione e altri diretti dipendenti del Commissariato generale di sezione) e ai Partecipanti non ufficiali (amministrazioni pubbliche territoriali, organizzazioni internazionali, associazioni e imprese estere e non). Gli altri soggetti coinvolti sono: il Paese ospitante (l’Italia), il Commissario generale dell’Expo (rappresenta lo Stato italiano nei confronti del Bie per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti per lo svolgimento dell’evento), l’Organizzatore (“Expo 2015 Spa”) il Proprietario delle aree del sito espositivo (“Arexpo Spa”).

Imposte dirette
I Commissariati generali di sezione, cioè le strutture operative dei Partecipanti ufficiali sono esentati dalle imposte dirette per i redditi prodotti nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali. Tali agevolazioni, non valgono, invece, per i redditi derivanti da attività commerciali, in riferimento alle quali si dovranno osservare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali italiane.
Il Personale delle sezioni può beneficiare di analoga esenzione, a patto che non sia residente in Italia o non abbia la cittadinanza italiana. Se è rispettata questa condizione, quindi, nessuna tassazione su salari, emolumenti e indennità corrisposti dal Commissariato generale di sezione e sul reddito prodotto fuori dalla Repubblica italiana.

Analoghe misure sono previste per i Partecipanti non ufficiali: anch’essi godono delle esenzioni da Ires, Irpef e Irap e dalle relative addizionali, nell’ambito di attività non commerciali svolte all’interno dello spazio espositivo.
La circolare evidenzia che il Personale dei partecipanti non ufficiali, se appartenente a un’amministrazione pubblica territoriale estera e non residente in Italia, è esentato da ogni forma di tassazione diretta su salari, emolumenti, indennità corrisposti dall’amministrazione di appartenenza (o per suo conto) e sul reddito prodotto fuori della Repubblica italiana.
Anche ai Partecipanti non ufficiali non spettano benefici fiscali per eventuali altri redditi imponibili in Italia.

Imposte indirette
L’esenzione dalle imposte indirette è riconosciuta ai soli Partecipanti ufficiali.
In particolare, la circolare precisa che i Commissariati generali di sezione possono acquistare beni e servizi “di importo rilevante” destinati all’attività espositiva in regime di non imponibilità Iva. Il beneficio spetta per gli acquisti di importo superiore a 300 euro (articolo 72, comma 2, Dpr 633/1972), come già chiarito dalla risoluzione n. 10/2014.
Tale documento ha anche fornito lo schema di modello che i Commissariati generali dovranno utilizzare per richiedere l’applicazione dell’agevolazione, rilasciando ai fornitori la dichiarazione scritta con la finalità dell’acquisto e i riferimenti normativi del beneficio fiscale.
Con tale dichiarazione, da emettere in duplice copia (una deve essere consegnata al fornitore, l’altra va conservata dal Commissariato), i partecipanti all’evento, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione a “Expo 2015”.

Partecipanti ufficiali e Partecipanti non ufficiali, invece, possono entrambi fruire dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi per i fabbricati da essi posseduti.

Inoltre, gli atti e le transazioni relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati generali di sezione per fini espositivi e non commerciali sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale. L’esenzione, però, è circoscritta al pagamento delle imposte e non vale anche per l’obbligo di registrazione.
La regola vale anche per i Partecipanti non ufficiali, ma limitatamente agli atti, transazioni e operazioni finanziarie relativi ai fabbricati utilizzati dagli stessi per partecipare a “Expo 2015”.

Attività commerciale
La circolare ribadisce più volte il carattere non commerciale dell’evento espositivo.
Secondo l’articolo 19 del Regolamento generale di “Expo Milano 2015”, infatti, solo il 20% dello spazio può essere adibito allo svolgimento di un’attività redditizia come, ad esempio, la ristorazione, la vendita di gadget, gli spettacoli. Tali prestazioni non godono di alcuna agevolazione e sono soggette agli obblighi fiscali ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva.

I soggetti non residenti, ricorda l’Agenzia, possono essere tassati in Italia a condizione che il reddito sia prodotto mediante una stabile organizzazione. Al riguardo, la circolare chiarisce che, se negli spazi espositivi viene svolta un’attività commerciale, in linea generale si deve considerare esistente una stabile organizzazione. In tal caso, infatti, i tre requisiti necessari per la sua configurazione (sede, “fissità” spaziale e temporale, svolgimento di attività d’impresa) sarebbero soddisfatti.

L’Agenzia, poi, precisa che, ai fini Iva, per provare l’esistenza della stabile organizzazione, è necessario anche l’impiego di risorse umane. In sostanza, non è sufficiente, come avviene per le imposte sui redditi, l’esercizio di un’attività sul territorio dello Stato attraverso impianti e macchinari, ma è indispensabile affiancare al fattore tecnico-materiale quello umano. Solo così, dunque, il soggetto non residente acquisisce lo status di soggetto passivo Iva stabilito in Italia limitatamente alle operazioni effettuate o ricevute dalla stabile organizzazione.
In assenza degli estremi per configurare una stabile organizzazione, i Partecipanti, sia ufficiali sia non ufficiali, che esercitano un’attività commerciale, devono identificarsi in Italia ai fini Iva, pur mantenendo lo status di società non residente.

L’Organizzatore
“Expo 2015 Spa” è la società incaricata della realizzazione della manifestazione e della gestione del padiglione Italia. Ai fini Ires e Irap, l’attività istituzionale svolta dall’Organizzatore per il padiglione Italia è la sola esente; le altre attività sono tassate in base alle ordinarie disposizioni fiscali. A causa del diverso trattamento riservato alle due categorie di redditi, “Expo 2015 Spa” deve distinguere i componenti positivi e negativi di reddito dell’attività esente. L’esenzione relativa al padiglione Italia non esonera, comunque, l’Organizzatore dal calcolare il risultato fiscale derivante da tale attività che, quindi, seppur esente, andrà dichiarato nel rigo RF50 di Unico SC, adempimento necessario anche per gestire correttamente le perdite fiscali dell’ attività esente.
Ai fini Iva, invece, nei confronti dell’Organizzatore, è prevista l’applicazione sia del reverse charge sia del regime di non imponibilità per gli acquisti di beni e servizi relativi alla realizzazione e alla gestione del padiglione Italia.
Infine, niente imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi a terreni, fabbricati e aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione di “Expo Milano 2015”.

Il Proprietario
Titolare delle aree che ospitano l’evento è la società Arexpo Spa. La circolare precisa che i contributi erogati dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche per realizzare le infrastrutture dell’evento non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Il Proprietario, inoltre, beneficia sia del sistema dell’inversione contabile sia delle agevolazioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette.

I servizi
L’Agenzia fornisce, poi, alcune precisazioni in merito al regime Iva da applicare ai servizi degli spazi espositivi. Si tratta di tutti quegli interventi realizzati dall’Organizzatore (Expo 2015 Spa), necessari all’allestimento dei padiglioni, inclusi i servizi accessori come, ad esempio, quelli idrici, elettrici o di telecomunicazioni, riconducibili alle prestazioni realizzate per fiere o esposizioni.
Sotto il profilo della rilevanza territoriale, il criterio è diverso a seconda dello status del committente e del luogo in cui lo stesso è stabilito: se il committente non è un soggetto passivo Iva, le prestazioni si considerano effettuate in Italia se qui materialmente svolte; se il committente è un soggetto passivo d’imposta, le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando rese a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia. Se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi si considerano fuori campo Iva.
Se infine il committente è un soggetto extra-Ue, va dimostrato l’eventuale status di soggetto passivo, cioè che si svolge un’attività imprenditoriale, artistica o professionale (ad esempio, con la certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato non comunitario).

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