Unico 2012: le novità su acconti e dichiarazioni

Si avvicina la scadenza per la consegna di Unico 2012: analizziamo le novità normative con effetti sulla determinazione degli acconti quanto quanto riguarda beni aziendali in uso ai soci, immobili delle imprese, società di comodo e cooperative. Riassumiamo inoltre i cambiamenti subonus e detrazioni (come ACE ed auto aziendali) nel nuovo modello di dichiarazione dei redditi 2011.

Imprese: beni in uso a soci e familiari

Nel Modello Unico 2012 cambia la tassazione IRPEF suibeni aziendali in uso a soci e familiari  dell’imprenditore: in base alla nuova normativa, se hanno un corrispettivo annuo inferiore al normale valore di mercato non sono deducibili per l’impresa e costituiscono invece un “reddito diverso” per il socio o il familiare, da considerare nella determinazione dell’acconto 2012.

Quest’ultimo è pari alla differenza fra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. Lo stabilisce il Dl 138/11 (la manovra di Ferragosto), all’articolo 2, commi 36 terdecies e successivi, che ha l’obiettivo di contrastare l’intestazione fittizia di beni aziendali a soci o parenti dell’imprenditore.

La società non porta questi beni in deduzione (un’abitazione piuttosto che un’auto aziendale), ma ha un obbligo di comunicazione delle generalità del socio o familiare che li utilizza: la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, ma per questo 2012 è slittata prima la 2 aprile e poi al 15 ottobre.

Società di comodo

Anche per le società di comodo, nell’Unico 2012 trova spazio  il ricalcolo dell’acconto sulla base della manovra di Ferragosto. Per quanto riguarda le società di capitali non operative, per il 2012 si applica l’aliquota IRES al 38%. Le società in perdita negli anni 2009-2001 sono considerate società di comodo per il 2012.

Cooperative

Nel 2012 aumenta il reddito imponibile delle società cooperative: le maggiorazioni vanno calcolate nel determinare l’acconto IRES 2012.

In base alla conversione in legge del decreto di Ferragosto, articolo 2 commi 36 bis e 36 ter, per le cooperative a mutualità prevalente la quota degli utili soggetti a tassazione passa dal 30 al 43%, per quelle di consumo al 68% (dal 55%), per le coop agricole è al 23% e per le cooperative sociali al 3%.

Le modifiche sono rinviate di un anno solo per le banche di credito cooperativo. Le altre cooperative applicano le maggiorazioni già dall’acconto 2012.

Immobili di interesse storico e artistico

In base al dl 16/2012 (semplificazione fiscale), il reddito degli immobili di interesse storico e artistico non si calcola più applicando la minore fra le tariffe d’estimo previste nella relativa zona censuaria (come era prima, in base allla legge 413/91).  In caso di affitto, il reddito imponibile è pari al maggiore importo fra la rendita catastalerivalutata e il 65% del canone di locazione.

 

Stesso sistema per gli immobili patrimonio (non strumentali) di proprietà delleimprese. Anche qui, benché la novità fiscale intervenga a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, bisogna tenerne conto nel determinare gli acconti Irpef e Ires 2012.

ACE

L’incentivo ACE per le imprese che incrementano il patrimonio accantonando gli utili o attraverso contributi in denaro dei soci riguarda l’anno dell’aumento. L’agevolazione si calcola applicando l’aliquota del 3% alla variazione inaumento del capitale determinato alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 come differenza sull’anno precedente.

Auto aziendali

Per il 2012 è prevista una deduzione al 90% per l’auto aziendale data in suo ai dipendenti per oltre la metà dell’esercizio fiscale, che scende al 40% per le auto agli amministratori o ad uso solo aziendale con un tetto di 18mila 076 euro. La deduzione va nel quadro RF, rigo 19, del Modello Unico 2012.

Ricerca scientifica

Le imprese godono di un credito di imposta per gli anni 2011 e 2012 se investono in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici, da indicare nel modello Unico (rigo RU) e utilizzabile solo in compensazione.

Scadenze fiscali

Per quanto riguarda Unico 2012, il 2 luglio è il termine per la presentazione cartacea per i soggetti fiscali non obbligati alla trasmissione telematica (non si escludono slittamenti, ma per ora il termine resta questo).

E’ fissata all’1 ottobre la scadenza per la presentazione di Unico 2012 per via telematica.

Quanto agli acconti, le imposte a saldo 2011 e in acconto 2012 si versano entro il 18 giugno (possibile la rateazione fino a novembre), mentre il secondo acconto 2012 (senza possibilità di rateazione) va versato entro il 30 novembre.

UNICO 2012

 

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