Via il limite di 3 mila euro per la comunicazione telematica delle operazioni Iva all’Agenzia delle entrate: tra gli emendamenti al dl 201/2011 approvati dalle commissioni bilancio e finanze della camera, spunta infatti la riformulazione della norma istituita dell’adempimento, con la cancellazione della soglia monetaria oltre la quale scatta l’obbligo. Che a questo punto riguarderebbe, in via di principio, tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, portando alla banca dati del fisco una quantità enorme di informazioni. Vi sarebbe però un aspetto positivo per i contribuenti, che non sarebbero più costretti, per verificare la sussistenza o meno dell’obbligo della comunicazione, a confrontarsi con le numerose problematiche connesse alla determinazione della soglia monetaria. Dall’altro lato, non è neppure immaginabile il censimento totale di tutte le transazioni, anche di pochi spiccioli, che hanno come destinatari i consumatori finali, le cui spese, del resto, oramai sono tracciate al di sopra della soglia di 1.000 euro, ben inferiore a quella dello spesometro. Circostanza, questa, che potrebbe indurre a considerare superata questa funzione dello strumento e a limitare la comunicazione telematica ai rapporti tra soggetti passivi dell’Iva, come avveniva per gli elenchi clienti e fornitori. Uno scenario ancora tutto da decifrare, insomma, anche perché negli atti parlamentari non vi è, al momento, la spiegazione sugli obiettivi della modifica. Ma che potrebbe evolvere proprio nella direzione dei vecchi elenchi, abbandonando la logica della comunicazione delle singole operazioni per tornare al raggruppamento delle transazioni dell’anno per cliente e fornitore. Ma andiamo con ordine. L’art. 21, comma 1, del dl n. 78/2010 stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». In base all’emendamento al dl 201, il comma 1 sopra riportato sarebbe così sostituito «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Nella disposizione come sopra riformulata, rispetto a quella vigente, sarebbero cancellate:
– la «raccomandazione» di limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti
– il riferimento alla sanzione di cui all’art. 11 del dlgs n. 471/97
– la soglia monetaria di 3 mila euro (soglia che, va ricordato, l’agenzia delle entrate ha elevato a 25 mila euro per la comunicazione delle operazioni del 2010, da inviare entro il 2 gennaio 2012, salvo proroghe dell’ultima ora).
Di queste modifiche, quella significativa è la terza. Va detto subito che la soppressione del riferimento alla sanzione (peraltro impreciso, perché viene richiamato l’art. 11, che contiene varie ipotesi e sanzioni diverse) non significa la non punibilità delle violazioni, rendendosi comunque applicabile la previsione generale dell’art. 11, comma 1, lett. a), del dlgs n. 471/97. La soppressione di un importo minimo, invece, assoggettando potenzialmente all’obbligo tutte le transazioni rilevanti ai fini dell’Iva, potrebbe preludere, come si diceva, alla ridefinizione dell’adempimento in una prospettiva diversa, con riguardo sia alla struttura della comunicazione sia alle operazioni da censire, in particolare riguardo ai consumi finali. Se è vero che tra le finalità della norma istitutiva vi è il monitoraggio delle spese più rilevanti dei consumatori, ai fini dell’eventuale accertamento sintetico, occorre però considerare che la riduzione del limite all’uso del contante, prima a 2.500 euro con la manovra estiva, ora a 1.000 euro con il dl 201/2011, potrebbe portare a ritenere superata la funzione dello spesometro, essendo le spese sopra tale soglia soggette a «tracciamento»; senza dire della novità, introdotta dallo stesso dl 201, dell’obbligo degli intermediari finanziari di segnalare all’agenzia delle entrate tutte le movimentazioni dei conti e rapporti dei contribuenti. Non pare infondato ipotizzare, dunque, che la soppressione della soglia monetaria minima potrebbe accompagnarsi alla limitazione dell’obbligo di comunicazione alle sole operazioni fra soggetti passivi, ridisegnando in sostanza l’adempimento come un elenco clienti e fornitori, generabile in modo pressoché automatico attraverso la contabilità Iva, eliminando le esigenze di implementazioni delle procedure contabili, di faticose analisi delle fattispecie contrattuali, di ricostruzioni del quadro d’insieme dei vari documenti contabili, che gravano attualmente sullo spesometro