Realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane – Convenzione CEAV – Cassa Edile Artigiana Veneta

A tal fine, la Regione del Veneto ha approvato (con DGR n. 1623 del 11/10/2011) una convenzione con la cassa Edile Artigiana Veneta (CEAV), che riunisce più di 4.000 imprese e oltre 13.000 dipendenti, con la quale si impegna a cofinanziare l’attività di formazione e a copromuovere gli incentivi all’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di disoccupazione, dando priorità ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico, della certificazione e del contract internazionale.

L’obiettivo è quello di sostenere la realizzazione di interventi che, attraverso una innovazione dei “saperi” e dei prodotti, dei processi e dell’organizzazione del sistema aziendale, possano favorire la permanenza delle imprese nel mercato del lavoro.

TIPOLOGIE PROGETTUALI

Possono essere presentati progetti di innovazione organizzativa, di prodotto e di processo strutturati in una sola delle seguenti azioni:

1. azioni finalizzate al trasferimento ed alla continuità competitiva dell’impresa anche in relazione alla definizione di strategie per il ricambio/passaggio intergenerazionale;

2. azioni di innovazione aziendale attraverso l’introduzione di nuove tecnologie;

3. azioni finalizzate all’innovazione in ambito web;

4. azioni finalizzate all’innovazione di prodotti, processi o servizi collegati ai temi dell’energia (es.: risparmio ed efficienza energetica) e dell’ambiente (es.: eco compatibilità, bioedilizia);

5. azioni finalizzate all’implementazione di strumenti di analisi e gestione delle performance economiche e/o finanziarie d’impresa;

6. azioni finalizzate alla definizione ed alla realizzazione di un piano di internazionalizzazione d’impresa (contract internazionale);

7. azioni finalizzate all’imprenditorialità e allo sviluppo di nuovi rami d’impresa;

8. azioni finalizzate all’aggregazione di imprese, volte a far acquisire maggior forza sul mercato.

I progetti devono portare alla realizzazione di interventi di formazione e/o di accompagnamento strettamente coerenti con le finalità riferite all’azione prescelta. I progetti devono mirare a rafforzare la competitività e la capacità di contrastare la crisi delle imprese artigiane del settore edile favorendo allo stesso tempo il mantenimento e/o la creazione di nuova occupazione. I progetti che prevedono anche il coinvolgimento di soggetti disoccupati e/o inoccupati e si propongono, in quanto tali, di creare nuova occupazione, possono usufruire degli incentivi all’assunzione. I progetti che coinvolgono esclusivamente soggetti occupati e si propongono, in quanto tali, di mantenere l’occupazione non possono usufruire degli incentivi all’assunzione. 

METODOLOGIA

Ciascun intervento si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l’eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito delle attività.

Per lo svolgimento di ciascuna delle attività formative e/o di accompagnamento sopra specificate potrà essere utilizzato un insieme variamente combinato di metodologie, che migliorino il coinvolgimento e l’interazione tra gli utenti, scelte tra quelle di seguito elencate:

– formazione in presenza;

– workshop/focus group;

– apprendimento intergenerazionale;

– seminario formativo;

– formazione intervento;

– ricerca azione;

– partecipazione attiva a ricerche finalizzate;

– project work;

– role play;

– attività presso aziende pilota;

– testimonianze;

– utilizzo di filmati;

– visite aziendali;

– problem based learning (PBL);

– case history.

Le metodologie utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

BENEFICIARI

Possono partecipare alle attività:

  • lavoratori occupati presso imprese artigiane del settore edile8 operanti in unità localizzate sul territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato) e con forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
  • titolari di imprese artigiane del settore edile9;
  • soggetti disoccupati e/o inoccupati;

Non sono ammissibili soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, gli organismi di diritto pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica.

Per le attività di accompagnamento, ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera attività realizzata la singola ora di servizio erogata al destinatario10.

Per le attività formative, il numero degli utenti rendicontabili è definito per ciascuna edizione secondo quanto segue:

1. opzione: Somma n° ore frequentate dai destinatari / 80% del monte ore intervento previsto = N° utenti rendicontabili per edizione11N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti

 

2. opzione: N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti rendicontabili per edizione

Il soggetto proponente può adottare una delle seguenti opzioni comunicando all’avvio dell’intervento la scelta12 tramite il portale regionale.

La prima opzione prevede che gli utenti sostengano un’analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo (analisi ex post). Le competenze per le quali l’utente ha raggiunto un risultato sufficiente potranno essere registrate sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dallo stesso. Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze, oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi formativi non risultassero raggiunti, l’utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo.

Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto, in base ai risultati di autodiagnosi, gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo a campione ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione Formazione. 

AIUTI DI STATO

Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008 i progetti, per la parte relativa alle attività formative, devono suddividersi secondo una delle seguenti modalità:

  • Formazione specifica. La formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
  • Formazione generale. La formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

La formazione è generale se, ad esempio:

  • è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di altre imprese;
  • è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

secondo le seguenti intensità massime di aiuto:

Dimensione impresa Formazione specifica Formazione generale

  • Piccole imprese 45%* 80%
  • Medie imprese 35%* 70%*
  • Grandi imprese 25%* 60%*

Ciascun progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovrà far riferimento a un solo regime di aiuti, di conseguenza le casistiche che si configurano sono le seguenti:

Tipologia progetto Regime di aiuti

  • Progetti con attività di accompagnamento per disoccupati/inoccupati
  • Nessun regime di aiuto
  • Progetti con attività di formazione e di accompagnamento per occupati o per utenza mista (parte occupati)
  • Regime di esenzione ex Reg. CE 800/08
  • Reg. CE 1998/06 (“de minimis”)
  • Progetti con incentivi all’assunzione Reg. CE 1998/06 (“de minimis”)

SOGETTI PROPONENTI

Possono presentare progetti:

  • Imprese artigiane del settore edile, così come definito dal C.C.N.L. edili artigiani e p.i. 23 luglio 2008, in forma singola (anche consortile) o in partenariato che abbiano almeno un’unità operativa ubicata in Veneto.
  • Su espressa commessa delle imprese del settore edile interessate, i soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l’ambito della formazione continua e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che – secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 – la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I soggetti accreditati (o in via di accreditamento) devono possedere un’esperienza almeno triennale nell’erogazione dei percorsi formativi nei confronti delle imprese artigiane del settore edile. In particolare, è necessario dimostrare di aver avuto in corso in ciascuno dei tre anni 2008- 2009-2010 almeno una attività formativa coerente con le tipologie progettuali e con i destinatari previsti dalla presente Direttiva. Pertanto non saranno presi in considerazione – a fini di ammissibilità – i corsi avviati prima del 2008 e dopo il 2010. Nel caso in cui un corso sia iniziato in un anno e concluso in un altro, il corso stesso copre solo uno dei 3 anni richiesti, a scelta dell’Organismo. Per l’anno 2010 possono essere considerati anche corsi che si sono conclusi nel 2011.

Alle imprese artigiane del settore edile aderenti a CEAV che presenteranno la richiesta di finanziamento direttamente oppure tramite l’Organismo di formazione sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, nell’ambito dei criteri di valutazione e dell’istruttoria fissati dal paragrafo 15 della presente Direttiva.

Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare progetti, singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo massimo di € 200.000,00. Tale limite si riferisce all’importo complessivo del progetto presentato, in qualità di soggetto proponente e/o in qualità di partner del progetto, e non al budget assegnato all’ente.

Ciascuna impresa non potrà presentare progetti contemporaneamente in modo diretto e attraverso strutture accreditate o in via di accreditamento e in ogni caso potrà presentare, in qualità di proponente, complessivamente fino ad un importo massimo di € 75.000,00.

Il non rispetto delle limitazioni stabilite porterà all’inammissibilità di tutti i progetti presentati.

Per richiedere una consulenza gratuita e informazioni contattare il numero Tel. 02.495.29.365 o compilare il modulo web.

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