Assunzione di donne disoccupate: incentivi e istruzioni

L’INPS ha pubblicato la Circolare INPS n.166 con le istruzioni per ottenere le agevolazioni fiscali per gli anni 2009-2012 sui contratti di inserimento di donne disoccupate, nelle aree svantaggiate di cui al DM 10 aprile 2013: vediamo i requisiti, la misura del beneficio e gli adempimenti per il datore di lavoro.

La norma generale

La Riforma del Lavoro (legge 92/2012, art.1 comma 14) ha cancellato le precedenti norme sul contratto di inserimento (artt. 54-59 del dlgs 276/2003) ma ha imposto alle assunzioni 2012 le precedenti disposizioni, fino a scadenza naturale del contratto (comma 15). L’assunzione agevolata di donne è concesso per assunzioni di figure che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, Dl 70/2011 (“prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”) e residenti in area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% di quello maschile, o tasso di disoccupazione femminile più alto del 10% di quello maschile.

Donne disoccupate

Il requisito della mancanza di impiego regolarmente retribuito valuta la durata (per il lavoro subordinato) e la remunerazione (per il lavoro autonomo): l’incentivo spetta se si assumono lavoratrici che negli ultimi sei mesi non abbiano «prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi» o «svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione». Il requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione o dalla registrazione presso un centro per l’impiego. L’INPS chiarisce infatti che i contratti di durata inferiore a sei mesi non inficiano la condizione di “disoccupata” nè le prestazioni con remunerazione annua inferiore a 4.800 euro (lavoro autonomo) / 8.000 euro (collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del Testo Unico delle imposte sui redditi)

Le aree in cui si verificano le due condizioni richieste (occupazione femminile inferiore al 20% di quella maschile oppure dosoccupazione femminile superiore del 10%) sono:

2009-2010: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2011-2012: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia,

Attenzione: non basta che la residenza della lavoratrice sia in una di queste aree svantaggiate, deve esserlo anche la sede in cui si svolge l’attività.

Il beneficio

L’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. L’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dell’azienda, oppure il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa. Non può invece avvenire a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

Il contratto agevolato deve avere una durata di almeno 12 mesi. Come già precisato dal Ministero del Lavoro, l’agevolazione non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine per giusta causa. Può essere utile per il datore di lavoro, ai fini dell’ammissione al beneficio, poter esibire una dichiarazione di responsabilità della lavoratrice che attesti il possesso del requisito dell’impego non regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
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Incentivi

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