Strumenti agevolativi in favore dell’imprenditoria giovanile – Veneto

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 –“ Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria

giovanile veneta”

Contributi in conto capitale e fondo di rotazione

Agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società anche cooperative nei

settori produttivo, commerciale e dei servizi, che  non si configurino come continuazione di imprese

preesistenti.

2.  Si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione

della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla legge regionale.

3.  Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla  legge

regionale devono rispondere alla definizione di piccola e media impresa come stabilita dalla

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla GUCE

n. L124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile

2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi agevolati:

  • le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;
  • le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa

tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti, attive nei seguenti settori:

1. Settore Agroalimentare e Agroindustriale con le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del Regolamento (CE) 1998/2006 (“de minimis”);

2. Settore manifatturiero  (attività prevalente nel settore secondario o terziario (con riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002: C, D, E, F, I, K72, K73, O90);

3. Settore Artigiano;

4. Settore Turistico (PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI titolari di diritti reali sulle strutture medesime)

5. Settore del commercio e servizi (le attività di servizi ammissibili sono quelle previste dall’ allegato A della Legge regionale n. 1 del 1999;

6. Altre attività  : inoltre sono ammissibili le seguenti attività  (con riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002): 55.23.4,  92.11,  92.13,  92.32,  92.33,  92.4,  92.5, 93.02,  93.05, 85.31,  85.32.

Le ditte individuali potranno presentare domanda ancorché in possesso del solo numero di partita IVA;

l’iscrizione in CCIAA dovrà avvenire entro la data di richiesta di erogazione delle agevolazioni

 

REGIME DI AIUTO

Lo strumento opera in regime di aiuto “de minimis”  ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della

Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella GUCE n. L379 del 28 dicembre 2006. Valgono quindi i

seguenti casi di esclusione:

  • Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio 17 dicembre 1999 pubblicato nella

GUCE n. L17/22 del 21 gennaio 2003;

  • Aiuti concessi a imprese attive nel settore della  produzione primaria dei prodotti agricoli di cui

all’Allegato 1 del Trattato;

  • Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 nel Trattato, nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a prodotti primari;

  • Aiuti ad attività connessa all’esportazione verso  Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre

spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

  • Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
  • Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai  sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 del

Consiglio 28 febbraio 2002 pubblicato in GUCE n. L62/1 del 5 marzo 2002;

  • Aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • Aiuti concessi a imprese in difficoltà

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed

immateriali ad utilità pluriennale.

I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all’attività produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e

comprovate garanzia di funzionalità.

Spese ammissibili:

a) impianti, macchinari e attrezzature;

b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% del costo totale dell’investimento;

c) acquisto di brevetti/marchi e licenze software;

d) acquisto di software;

e) atti notarili di costituzione di società;

f) analisi di mercato e promozione;

g) consulenze per l’organizzazione aziendale (non a carattere continuativo);

h) ristrutturazione (compreso il restauro) di immobili, nel limite massimo del 20% del costo complessivo

dell’investimento

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di

ammissione.

 

INTERVENTI FINANZIARI

Le agevolazioni previste dalla normativa regionale di riferimento, erogate congiuntamente dalla finanziaria

regionale Veneto Sviluppo SpA, consistono in

– a) un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione;

– b) un finanziamento bancario/leasing (per le fattispecie ammissibili) agevolato di importo pari al 85% del

costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione, attuato con il sistema del fondo di rotazione,

mediante l’utilizzo di due quote paritarie di provvista:

– una quota di fondi regionali a tasso zero;

–  una quota di provvista bancaria per la parte rimanente, regolata a tasso convenzionato (attualmente pari all’Euribor a 3 o 6 mesi + max 1,5 punti di spread annui).

Importo: da 20.000,00 a 100.000,00 euro.

Durata massima: 7 anni (di cui max 2 di preammortamento) eventualmente assistito da garanzia consortile.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre previste da altre norme regionali, statali e comunitari.

Per richiedere una consulenza gratuita e informazioni contattare il numero Tel. 02.495.29.365 o compilare il modulo web.

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Categoria: NOTIZIE

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