Programma degli interventi per l’accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane Sezione Emergenze

Programma degli interventi per l’accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane Sezione Emergenze

L.R.  28/99 art. 18 comma 1 lett. b)  – L.R. 1/09 artt. 7 e 10

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento:

A) le  micro  imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, art. 2 comma 1;

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170;

4. commercio al dettaglio, come definito al precedente punto 1. e commercio all’ingrosso, come definito dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114,  quando le due attività siano esercite congiuntamente;

5. farmacia, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;

6. rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;

B)   le imprese artigiane aventi sede operativa nella Regione Piemonte, regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane.

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

a. commercio all’ingrosso, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo31/3/1998 n° 114, ad eccezione di quanto specificato al precedente punto 4;

b. forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall’art 4 comma 1 lett. h) del  Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;

c. attività di commercio di cui all’art. 4 comma 2 da lett. c) a lett. k) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114

d. somministrazione di alimenti e bevande di cui all’ art. 2 comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38;

e. somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38;

f. somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38.

AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

L’esercizio dei beneficiari, come definiti dal precedente articolo1., deve essere localizzato in area disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento. Il piano d’intervento deve essere approvato con provvedimento della Giunta Comunale e deve individuare le aree interessate dai lavori ed asseverare che i cantieri che insistono sulle aree suddette abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso.

LIMITI DIMESIONALI PER LE IMPRESE

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente programma, le micro imprese commerciali che rispondono ai requisiti di cui all’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ossia che:

  • hanno meno di 10 occupati
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia “associata” o “collegata” ad una o più imprese, per il calcolo dei limiti dimensionali si applica quanto previsto all’Art. 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

AGEVOLAZIONI E SPESE AMMISSIBILI

Il prestito è concedibile

A)   per le imprese commerciali:

  • per l’acquisto di scorte (nella percentuale massima dell’ 85 %) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).

B)   per le imprese artigiane:

  • per l’acquisto di scorte (nella percentuale massima del 75%) e per spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 25%).

Le spese per l’acquisto di scorte sono ammissibili se effettuate nei sei mesi antecedenti o successivamente la data di inizio dei lavori di cantierazione viaria, asseverata con il provvedimento dell’Amministrazione Comunale che approva il piano degli interventi e devono essere concluse  entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese  – Sezione emergenze   – di cui all’art. 7 della L.R. 1/09 ed all’art. 18 comma 1 lett. b)  della L.R. 28/99, istituito presso  Finpiemonte s.p.a..

Le spese di cui al precedente articolo 4 sono finanziate fino al 100% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, tramite prestito agevolato erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, alle seguenti modalità:

a.  60% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale

b. 40% attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte.

L’importo massimo del prestito non può superare €  25.000,00 (Euro venticinquemila/00). L’importo minimo concedibile è di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). All’atto della presentazione della domanda, l’impresa può scegliere la durata del finanziamento, fino ad un massimo di sessanta mesi, con reammortamento massimo di dodici mesi.

Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero.

Nel solo caso in cui l’esercizio dei beneficiari, come definiti dal precedente articolo 1., sia  localizzato in area disagiata a causa di cantieri i quali, anche se suddivisi in lotti, complessivamente compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a due anni e per i quali il Comune abbia presentato agli Assessorati Regionali competenti apposito piano di intervento, in alternativa al finanziamento di cui sopra potrà essere concessa un’agevolazione con le seguenti modalità:

a. 45% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale

b. 15% a titolo di contributo in conto capitale tramite prelievo dal Fondo regionale

c. 40% attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte.

La somma a titolo di contributo in conto capitale verrà erogata dopo la verifica da parte di Finpiemonte s.p.a. del rendiconto delle spese sostenute da parte dei beneficiari.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione Regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Le agevolazioni previste dal presente Programma soggiacciono al Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (De minimis), e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per il medesimo programma di spese.

Per richiedere una consulenza gratuita e informazioni contattare il numero Tel. 02.495.29.365 o compilare il modulo web.

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Categoria: NOTIZIE

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