Dichiarazione dei redditi: il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)

Contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca

Sacerdoti della Chiesa cattolica

Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)

Soggetti impegnati in lavori socialmente utili

Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730. Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:

Redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
Redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:

Sevono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
Non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
Il modello 730 può essere presentato:

Al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
Ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.

La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo).

Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

I DOCUMENTI

Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, sia che si richieda l’assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:

Cud, fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.

LE DATE
Il modello 730/2012 può essere presentato entro il 2 maggio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Infine, entro il 30 giugno, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

LE NOVITA’ PER IL 2012

Lo strumento di maggior rilievo è senz’altro la cedolare secca che debutta nel quadro B dove vanno indicati i redditi da fabbricati. Sono state introdotte due nuove colonne per segnalare l’adozione della cedolare secca. In particolare:

La colonna 5 ospita un codice che individua la percentuale del canone da assoggettare a tassazione:

l’85% (o il 75%), in caso di tassazione ordinaria
il 100% del canone percepito se si è scelto il regime della cedolare secca
La colonna 11 contiene la casella “opzione cedolare secca” che devono barrare coloro che hanno deciso di adottare il nuovo regime.

Meno complicate le direttive per chi vuole usufruire delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni.

Non è previsto più l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Sarà sufficiente riportare i dati identificativi dell’immobile in un’apposita sezione del quadro E. Coloro che hanno inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara troveranno a disposizione una casella da barrare.

Il quadro F del modello 730/2012 prevede due nuovi campi che tengono conto del differimento del pagamento di 17 punti percentuali relativi agli acconti Irpef e cedolare secca 2011. I nuovi campi sono necessari per monitorare il possibile utilizzo del credito d’imposta compensato in F24 nel caso di versamento di uno o di entrambi gli acconti in misura piena.

Altra novità saranno le proroghe dei benefici introdotti negli anni precedenti, in particolare:

le agevolazioni per i premi di produttività dei dipendenti del settore privato
la detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
il “bonus energia” per gli interventi sugli edifici esistenti

modello 730

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Categoria: NOTIZIE

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