Cessione dei prodotti agricoli e alimentari

La nuova legge in vigore dal 24 ottobre 2012 prevede importanti novità per le imprese che acquistano o vendono prodotti agroalimentari.  In particolare viene imposto un termine legale inderogabile dalle parti per i pagamenti che sarà di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per prodotti non deteriorabili, in entrambi i casi il termine decorrerà dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Inoltre è stato introdotto l’obbligo di stipula in forma scritta per le transazioni agroalimentari. Si comunica che sono previste pesanti sanzioni e interessi di mora maggiorati per chi non seguisse tale normativa.

I SOGGETTI INTERESSATI

Con riferimento alle categorie da noi rappresentate la legge interessa:

  • i dettaglianti alimentari;
  • i pubblici esercizi;
  • i grossisti alimentari e quelli di vini, bevande e liquori;
  • i mercati ortofrutticoli;
  • gli ambulanti;
  • le  enoteche;
  • i distributori automatici;
  • i panificatori;
  • gli erboristi;
  • i commercianti di prodotti per l’agricoltura;
  • i macellai;
  • i fioristi e i commercianti di mangimi, ecc.

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Rientrano i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano.
Sono invece espressamente esclusi dal campo d’applicazione di tali disposizioni:

  • I contratti conclusi con il consumatore finale;
  • Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
  • Le cessioni effettuate dai soci coimprenditori delle cooperative agricole stesse;
  • Le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
  • Le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

REQUISITI DEL CONTRATTO  

Con l’art. 62 si prescrive l’obbligo della  stipula del  contratto  in  forma scritta nonché l’indicazione, a pena di nullità, dei seguenti elementi:

  • durata del prodotto;
  • quantità;
  • caratteristiche del prodotto venduto;
  • prezzo;
  • modalità di consegna e di pagamento.

Si prevedono, tuttavia, diverse possibilità in funzione della completezza del contratto.

1° ipotesi – Contratto scritto perfetto o eventualmente integrato:

Ogni qual volta le circostanze lo consentono, è necessaria la sussistenza di un vero e proprio contratto in forma scritta eventualmente integrato da documenti successivi (ordini, documenti di trasporto, fatture) che facciano specifico riferimento al contratto principale.

2° ipotesi –  Scambio di ordini ed accettazione:

Una possibilità più semplice (e diffusa nella prassi) viene consentita ogni qual volta si realizza uno scambio, con ogni mezzo (fax, e-mail etc.), di ordini e relative accettazioni, nel qual caso gli elementi essenziali dovranno risultare dal complesso dell’intera documentazione.

3° ipotesi – Ordine scritto o verbale senza formale accettazione:

Ancora più diffusa è la prassi secondo la quale ad un ordine scritto viene data esecuzione senza una formale accettazione o manchi persino un ordine scritto (ad es. perché ad un ordine telefonico consegue direttamente la consegna della merce): in entrambi questi casi il contratto potrà comunque considerarsi perfezionato attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura, naturalmente a condizione che non insorgano contestazioni.
Qualora ricorrano queste ipotesi, gli elementi essenziali potranno essere riportati negli eventuali documenti di trasporto o di consegna o, nel caso più estremo, anche nelle sole fatture. Tuttavia, in questi casi tali documenti dovranno obbligatoriamente recare la dicitura espressa: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere informati a principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti con un elenco specifico di condotte e prassi considerate sleali.

TERMINI DI PAGAMENTO 

L’art. 62 prevede un termine legale, inderogabile dalle parti, per i pagamenti di 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 giorni per tutte le altre merci della filiera. I termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di:

  • Consegna a mano della fattura;
  • Invio a mezzo di raccomandata A.R.;
  • Posta elettronica certificata (PEC);
  • Impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

In mancanza di una data certa di ricevimento della fattura, i termini decorreranno dalla data di consegna dei prodotti. Infine, viene specificato l’obbligo a carico del cedente di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue pertanto che i prodotti deteriorabili dovranno essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili.
Particolare attenzione dovrà essere posta per le modalità di invio e ricevimento delle fatture.

GLI INTERESSI DI MORA

In caso di violazioni dei termini legali di pagamento il creditore avrà facoltà di richiedere interessi di mora, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
  • Il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini di pagamento.
E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. Attualmente gli interessi di mora sono quantificabili con tasso BCE maggiorato del 9%. Va infine, evidenziato che tali interessi non possono essere esclusi da un’apposita clausola contrattuale.

SANZIONI  

Le sanzioni (tutte di carattere amministrativo pecuniario) sono diversificate, anche quantitativamente con riferimento a tre fattispecie:

  • violazione obbligo forma scritta da 516 a 20 mila euro; – pratiche commerciali sleali: da 516 a 3 mila euro;
  • mancato rispetto del termine di pagamento (quindi a carico del debitore): da un minimo di 500 euro ad un massimo di 500 mila euro.

Per richiedere una consulenza gratuita e informazioni contattare il numero Tel. 02.870.63.447 o compilare il modulo web.

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