“NUOVO REDDITOMETRO”

“NUOVO REDDITOMETRO
Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”.
Con il DM 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 31.7.2013 n. 24, ha diramato i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito applicativo del c.d. “nuovo redditometro”.
Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:
• è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
• opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. “vecchio redditometro”).
L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, procedere subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.
In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contribuente può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.
Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agenzia delle Entrate. È importante rammentare che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è specificato che nell’accertamento bisogna indicare i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.
Il contraddittorio verrà focalizzato:
• sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
• sulle spese presunte legate ad esempio al mantenimento di beni nella disponibilità del contribuente;
• sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
• sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.
Solo nel momento in cui il soggetto verificato non sia in grado di giustificare le incongruenze in relazione a tali dati, che come detto sono in gran parte derivanti da elementi certi, allora saranno oggetto di contraddittorio anche le medie ISTAT sulle spese delle famiglie.
NOTIFICA DELL’INVITO A COMPARIRE
Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell’invito a comparire.
Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevanti nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell’anno, o alle spese presunte dal DM 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua disponibilità, come autovetture, natanti e immobili.
Ricevuto l’invito a comparire, il contribuente ha l’obbligo di presentarsi alla data fissata per l’incontro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere archiviata.
Occorre evidenziare che:
• la mancata comparizione del contribuente può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
• in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e specifica richiesta contenuta nell’invito non potranno più essere utilizzati in momenti procedimentali successivi (ciò non succede se nell’invito è presente un generico invito a produrre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).
NOTIFICA DELL’INVITO AL CONTRADDITTORIO
Dopo l’invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul “come” è stato in grado di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archiviare la pratica, verrà emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all’accertamento con adesione. Nell’invito sono contenute le imposte che si presumono evase.
Il contribuente, nel momento in cui riceve l’invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:
• bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia;
• le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.
Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione solo quando sia difficile giustificare l’incoerenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. Nelle altre ipotesi, può essere proficuo tentare la via dell’adesione e/o del ricorso, in modo da poter contestare l’entità del reddito presunto dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’invito a comparire è fissata la data per il secondo confronto tra le parti, ove è possibile definire la vertenza con l’ufficio, eventualmente concordando una riduzione di quanto richiesto.
In tal caso, le somme possono essere pagate anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia, e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale.
NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO
Se l’Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l’avviso di accertamento, che contiene l’intimazione al pagamento delle somme pretese.
Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.
Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l’accertamento, il contribuente può:
• prestare acquiescenza, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le somme entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
• definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
• presentare ricorso (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
• se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia).
DIFESA DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall’Agenzia delle Entrate:
• non sussiste;
• oppure sussiste, ma in misura inferiore.
A tal fine, bisogna documentare il possesso di:
redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come gli interessi attivi bancari, i dividendi derivanti da partecipazioni “non qualificate”, i proventi dei fondi comuni di investimento;
• redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre obbligazioni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
• redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
• redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta.
Oltre a ciò, è possibile censurare:
• la possibilità di utilizzo del c.d. “redditometro”, dimostrando la mancanza dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato;
• che il bene ritenuto nella disponibilità del contribuente è in realtà nella disponibilità di terzi (potrebbe essere l’ipotesi in cui il contribuente accertato è un semplice “prestanome”);
• che l’incremento patrimoniale in realtà non è avvenuto a titolo oneroso ma a titolo gratuito (si pensi all’ipotesi della simulazione).
SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI
L’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti specifici in merito alla platea dei contribuenti che potranno essere sottoposti a controllo.
Ferma restando la necessità dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato, ogni persona fisica, quindi, potrebbe essere accertata.
Si rammenta però che l’Agenzia delle Entrate, pur non effettuando nessun riferimento quantitativo, ha affermato che i controlli verranno indirizzati solo nei confronti dei soggetti che presentano scostamenti di rilievo.
Nella circolare non vi è, invece, alcun riferimento alla “soglia”, ulteriore allo scostamento del 20% richiamato, dei 1.000,00 euro di spesa al mese “tollerata” dall’Agenzia delle Entrate, nonostante ciò fosse stato affermato in via ufficiosa in diversi incontri organizzati dalla stampa specializzata.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
L’Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. “redditometro”, considera, principalmente:
• le spese “certe”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su dati oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
• le spese “per elementi certi”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è messa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del possesso dell’auto o della barca;
• le spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le medie ISTAT;
• la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
• la quota di risparmio formatasi nell’anno.
Famiglia del contribuente
L’Agenzia delle Entrate, per poter procedere mediante l’accertamento sintetico, deve individuare a quale “categoria” di famiglia appartiene il contribuente.
Ciò avviene tramite le informazioni dei prospetti dei familiari a carico nei modelli UNICO Persone Fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.
Può succedere che il contribuente rappresenti una diversa situazione: in detta ipotesi, si procede nuovamente ad attribuire la corretta tipologia familiare.
SPESE EMERGENTI DALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
La circolare dell’Agenzia delle Entrate vaglia alcune macro-categorie di spese:
• consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
• abitazione;
• combustibili ed energia;
• mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
• sanità;
• trasporti;
• comunicazioni;
• istruzione;
• tempo libero, cultura e giochi;
• altri beni e servizi;
• investimenti.
Spese per gli immobili
Le spese connesse all’abitazione rappresentano una delle macro-aree più significative del c.d. “redditometro”.
Per prima cosa, viene individuata l’abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:
• in proprietà o altro diritto reale come l’usufrutto;
• in locazione o in leasing immobiliare;
• in uso gratuito (comodato).
Qualora, selezionando il Comune di residenza del contribuente, non sia possibile individuare nessuna delle tre tipologie di possesso dell’immobile (proprietà, locazione/leasing, uso gratuito), viene imputata quale spesa un “fitto figurativo”, che comprende altresì le spese di manutenzione dell’immobile.
Nella circolare si specifica che:
• se i coniugi risiedono nello stesso Comune, il “fitto figurativo” viene calcolato con riferimento all’intera famiglia, per una casa di abitazione;
• se i coniugi risiedono in diversi Comuni, il “fitto figurativo” viene calcolato con riferimento a ciascuno dei coniugi.
Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.
Viene altresì specificato che:
• sono vagliate tutte le abitazioni a disposizione del contribuente a qualsiasi titolo detenute, incluse quelle situate all’estero;
• non sono considerate le unità immobiliari pertinenziali (come box, cantine e soffitte), anche se sono individuate separatamente dall’immobile;
• non rilevano le spese gestionali: connesse al godimento di beni immobili di cui si ha la sola nuda proprietà; per le quali vi sia un diritto esclusivo da parte di un soggetto terzo, come il diritto di abitazione del coniuge superstite; locate o concesse in uso gratuito a un familiare non a carico che vi abbia trasferito la residenza.
Relativamente alle spese gestionali:
• le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntualmente rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
• per le spese relative a elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, vale quanto detto nel punto precedente;
• per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pubblica utilità, con l’eccezione del riscaldamento centralizzato, per il quale può anche valere la media ISTAT;
• per i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, si fa riferimento alla media ISTAT;
• per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell’atto di acquisto dell’immobile;
• per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall’INPS.
Secondo l’esempio riportato nella circolare, per una coppia con un figlio residente nel Nord Ovest, che possiede due unità abitative del totale di 170 mq al 50% per 12 mesi, sono imputati 710,82 euro per acqua e condominio e 382,56 euro per manutenzione ordinaria.
Invece, a una coppia con due figli residente al Centro che possiede due unità abitative al 50% per 12 mesi, vengono attribuiti 394,68 euro per elettrodomestici e arredi e 856,44 euro per altri beni e servizi per la casa.
Rate di mutuo
I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all’effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interessi di mora.
Locazione
Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rapportato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.
Spese sanitarie
L’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da
dati certi.
Mezzi di trasporto
Ai fini del c.d. “redditometro” vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risultano nella disponibilità del contribuente o in leasing.
In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.
Riprendendo l’esempio della circolare, a una coppia con tre figli residente nel Sud che possiede due autoveicoli ed un motociclo per un totale di 177 kilowatt effettivi e 164,7 kilowatt medi, viene imputata una spesa media di 3.034,08 euro.
A tale importo devono poi essere sommati i costi relativi all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, alle altre assicurazioni come furto e incendio e al pagamento del bollo, sulla base dei dati oggettivamente riscontrati.
Veicoli in leasing
In merito ai veicoli in leasing, sono considerati i canoni pagati nell’anno, comunicati periodicamente dagli operatori.
Se sono state versate somme a titolo di max rata o riscatto, esse non valgono come spese correnti ma come investimenti, analogamente ai costi per l’acquisto del veicolo.
Spese per istruzione
Le spese per istruzione derivano dai dati disponibili in Anagrafe tributaria, con l’eccezione di quelle relative ai libri scolastici e alle rette per le scuole, ove, se l’informazione non è conosciuta, si fa riferimento alla media ISTAT.
L’Agenzia delle Entrate specifica che dette spese hanno rilievo solo in presenza di figli in età scolare e universitaria.
INCREMENTI PATRIMONIALI
La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento.
Nel sistema precedente, invece, l’incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conseguiti, per quote costanti, nell’anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.
Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto:
• sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l’acquisto;
• sia dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti.
Gli esborsi che l’Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.
Si ritengono investimenti anche gli importi pagati a titolo di max rata o di riscatto nei contratti di leasing.
SPESE MEDIE ISTAT
Le spese che derivano dalle indagini ISTAT sono prese come parametro per la determinazione dell’imponibile. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le medie ISTAT saranno utilizzate solo in via residuale, al fine di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

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